Pignoramento animali domestici, cosa dice la legge

Pignoramento animali domestici

Pignoramento animali domestici…Grazie alla campagna della Lega Nazionale per la difesa del Cane, della LAV e di giulezampe è stata approvata oggi la modifica dell’art. 514 relativo ai beni assolutamente impignorabili del codice di procedura civile che, tacendo in proposito, ammetteva il pignoramento degli animali domestici in caso di insolvenza dei debiti del proprietario.  Gli animali da affezione venivano equiparati così ai beni mobili e oggettistica varia.
In altre parole, a causa del silenzio in proposito dell’art. 514 del codice civile non vi era differenza tra un cane, un gatto e un tostapane: potevano quindi essere pignorati entrambi. Oggi finalmente, grazie alla campagna promossa il governo ha accolto le pressioni sociali, presentando un emendamento al testo originale del disegno di legge che ha previsto l’introduzione dell’impignorabilità degli animali domestici. Si è concluso, così, proprio oggi l’iter parlamentare di approvazione di un disegno di legge in tema ambientale per la promozione di misure di green economy (legge di stabilità 2014) che, all’art. 77 ha previsto la modifica dell’art. 514 c.p.c. in tema di cose mobili assolutamente impignorabili.

Pignoramento animali domestici, L’art. 514 prima e dopo la riforma

L’articolo prima della modifica non diceva nulla sugli animali da compagnia, lasciando la possibilità al creditore di procedere al pignoramento degli stessi al fine di venderli all’asta. In altre parole, potevano essere soggetti alle procedure esecutive, anche se qualcuno (i siti e i blog sempre alla caccia di bufale) lo considerava un evento alquanto remoto per l’impossibilità di dare un valore economico ad un animale d’affezione. Eppure in caso di greggi di pecore o di cani di razza la quantificazione del valore era possibile eccome. In altre parole nella logica del legislatore dell’art. 514 c.p.c. era insita la possibilità di pignoramento di quei beni che hanno un controvalore economico, esclusi quelli il cui valore affettivo è superiore. Non vi era nella norma quindi una distinzione tra animali da allevamento e quelli da compagnia, a meno di pensare che un pastore possa affezionarsi ad ogni pecora del suo gregge. Differente è il discorso di un cane o di un gatto che sono veri e propri animali domestici. Ma in proposito la norma taceva al punto da spingere, sotto le pressioni degli ambientalisti, il legislatore ad intervenire. Dopo quindi l’approvazione del Senato avvenuta il 4 novembre 2015, oggi, 22 dicembre 2015 è stata la volta della Camera che ha approvato anch’essa l’emendamento. La modifica ha aggiunto così due nuovi commi il 6 bis e il 6 ter al’art. 514 del codice di procedura civile. Il primo ha reso impignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. Il secondo (il 6 ter) stabilirà che sono impignorabili gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.